ART. 1
L'Associazione di volontariato "AMICA DONNA" più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in
Montepulciano (SI) Piazza Grande, 7 – Palazzo del Capitano, costituita ai sensi della legge 266/91 persegue il fine
esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
ART. 2
L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso
delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo
personale e spontaneo.
ART. 3
L'associazione si propone lo scopo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e alla
valorizzazione della specificità femminile nonché ad una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale
della donna nella società perseguendo quale scopo esclusivo la lotta alla violenza di genere ed in particolare alla
violenza subita dalle donne e dai minori, nativi o migranti, all'interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme ( violenza
fisica , psicologica, economica, sessuale, persecutoria assillante e violenza assistita);
ART. 4
Per realizzare lo scopo prefisso l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
-
lottare e rimuovere la violenza di genere ed in particolare la violenza subita da donne e minori all’interno e fuori della famiglia nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, persecutoria assillante e della violenza assistita;
-
offrire ascolto, accoglienza ed assistenza legale e psicologica a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di disagio;
-
organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali rivolte a sensibilizzare la cittadinanza sul
fenomeno della violenza contro le donne all’interno e fuori delle mura domestiche e sulle problematiche
attinenti all’universo femminile;
-
organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d’iniziative tese ad approfondire la
problematica della violenza di genere e tese ad approfondire la condizione della donna sul territorio;
-
sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto al tema della violenza di genere;
-
promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali,
integrative e di supporto, alle forze dell’ordine, alle/agli operatrici/ori socio-sanitari, agli insegnanti, alle
volontarie, tirocinanti, operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubblica e privata,
interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all’autonomia delle donne;
-
promuovere attività di prevenzione all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi
legati al tema delle violenze e del bullismo;
-
organizzare iniziative che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni d'incontro e
scambio di esperienze;
-
promuovere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione sociale, economica e lavorativa delle donne al fine
di individuare nuovi bisogni e possibili aree di intervento rispetto al tema della violenza di genere;
-
porsi come interlocutore fra le istituzioni (amministrazioni comunali e provinciali; servizio associato centro pari
opportunità, azienda sanitaria locale, società della salute, forze dell’ordine) per affrontare le problematiche
collegate al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione consolidando il lavoro in ottica di Rete;
-
promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, a livello locale,
regionale e internazionale al fine di attuare progetti in rete.
Per lo svolgimento delle attività sopraindicate, l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di consulenti ed
operatori/operatrici che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati.
L'attività di ascolto e accoglienza a donne maltrattate potrà essere svolta solo da socie che hanno frequentato percorsi
formativi adeguati o che abbiano una professionalità tale da poter assicurare uno svolgimento dell'attività in maniera
efficace e sicura. Tali socie, in gruppo, avranno autonomia nella scelta dei metodi, dei tempi e nell'organizzazione della
loro attività. Di tali decisioni informeranno l'assemblea dei soci.
L’Associazione sceglie come modalità di lavoro quella di gruppo in una logica di arricchimento reciproco.
ART. 5 SOCI ORDINARI
Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono
collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o
meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere
posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dalla stessa (ad eccezioni delle attività riservate alle socie che operano sui temi della violenza come indicato al punto n.
4), a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti
membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno, cinque
giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo
art.6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 6
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in
cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
ART. 7
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via
definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART. 8
L'importo della quota sociale viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa va versata annualmente, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
ART. 9
Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono
stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
Ai soci che svolgono per l'Associazione un'attività di particolare valore professionale potranno essere riconosciute
indennità o rimborsi spese.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa
svolta.
ORGANI SOCIALI
ART. 10
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Revisore dei Conti.
ART. 11
L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può
convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso
scritto, inviato per posta o fax o posta elettronica, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda
convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
ART. 12
L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal
vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e
costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
ART. 13
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con
diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice questioni poste
all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi
dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione
l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei
soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto
tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle
che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio .
ART. 14
L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi, e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- redazione, modifica e revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio, che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
ART. 15
Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.
ART. 16
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 17
Il Consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura
in carica per un triennio e può venire rieletto.
ART. 18
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea
dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno
sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire annualmente l’importo della quota associativa.
ART. 19
I compiti principali della Presidente sono:
- rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dellAssociazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal
Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza
dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’Associazione.
ART. 20
Il revisore di conti è nominato dall’assemblea.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio
direttivo.
Il revisore, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del
verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivante da iniziative, mostre o attività promozionali
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
ART. 22
L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude i1 31 Dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto
consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono
essere depositati nella sede della organizzazione almeno 20 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i
soci possano prenderne visione.
ART. 23
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
ART. 24
La durata dell'Associazione è illimitata. Essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria
appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente,
dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea
provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
ART. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti
emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico. |